Ero indeciso se postare questo argomento nel forum sia per la lunghezza sia per la farraginosità, pertanto mi scuso da subito. Grazie a chi vorrà aiturmi a dipanare questa matassa.
Le situazione da sistemare (con bonifica, usucacapione o atto notarile?) è la seguente: la società “Garage Miani Srl” vorrebbe vendere, ma l’acquirente obietta che non c’è la provenienza del mappale 478 e che non risulta la proprietà della copertura dell’autorimessa sopra al mappale 408.
Ecco gli antefatti:
Con atto notarile in data 16/05/1957, le società A, B e C comprano rispettivamente:
LOTTO A (fronte strada) identificato al mapp. 1487n di 730mq ad eccezione 1/2 del sottosuolo, cubatura pattuita* 5.893mc, servitù accesso al lotto C
LOTTO B (fronte strada) identificato al mapp. 1487p di 620mq ad eccezione di 1/3 sottosuolo, cubatura pattuita* 8.510mc, servitù accesso al lotto C
LOTTO C (interno) identificato al mapp. 1487o di 810mq oltre ½ sottosuolo del LOTTO A e 1/3 del sottosuolo del LOTTO B, con l’intesa che le porzioni di sottosuolo saranno identificate in seguito
- Agli effetti dello sfruttamento edilizio consentito dal PRG vigente, si conviene che i tre lotti costituiscono un unico corpo, cubatura residua = 225mc = 14.628 (ammissibile) – 5.893 (A) – 8.510
A seguito di verifica straordinaria il mapp. 1487n di 730mq viene frazionato come FUA mapp. 9117 di 250mq (area fabbricato A) e residuo mapp. 1487n di 480mq che resta di proprietà della società A, mentre il mapp. 1487p viene interamente sostituito dal FUA mapp. 9134.
Una volta edificate le cubature pattuite, con atto notarile in data 19/12/1960 vengono identificate le porzioni di sottosuolo
La società C e la società A riconoscono e si danno reciprocamente atto che la porzione di sottosuolo di spettanza della società C, è il mapp. 1478n Sub. 2 con diritto di costruzione nel sottosuolo limitato a 254 mq, mentre la proprietà della società A sarà contraddistinta col mapp. 1487n Sub. 1 di 480 mq
La società C e la società B riconoscono e si danno reciprocamente atto che la porzione di sottosuolo di spettanza della società C è il mapp. 9134 Sub. 2 con diritto di costruzione nel sottosuolo limitato a 54 mq, mentre la proprietà della società B sarà il mapp. 9134 Sub. 1 di 620 mq
Con atto notarile del 09/02/1963 la società A vende alla società D (nuova entrata) il mapp. 1487n sub. 1
Nelle more, a seguito di verifica straordinaria il mapp. 1487o di 810mq è stato sostituito dal mapp. 9936 di 810mq.
A seguito di altra verifica straordinaria n. 265/1966, i mappali sono ulteriormente modificati:
ditta società C mapp 408 di 855mq FUA (autorimessa interrata);
ditta società A (non risulta effettuata la voltura a favore della società D) mapp. 478 di 250mq FUA, mapp. 479 di 65mq FUA e mapp. 375 di 170 mq FUA;
ditta società B mapp. 410 di 630mq
Con atto notarile del 23/12/1966 la società C in liquidazione vende alla “garage Fratelli Siamesi snc” il mapp. 408 di 855mq nonché le porzioni sottostanti ai mapp. 478 e 410. La società D vende il mapp. 479
Senonché in data 25/02/1965, cioè due anni prima del rogito di cui sopra, era stata presentata una denuncia con scheda planimetrica dell’autorimessa nella quale, come ditta, non figura la Snc, bensì i fratelli Siamesi ciascuno in ragione di ½. Per di più esiste il Mod. della partita catastale 166459, generata dalla denuncia/scheda, nella quale, come indicazione dell’unità D/8, è riportato il sub. 375 che non era stato oggetto di compravendita.
Con atto notarile del 21/10/1980 la società D vende alla “garage Fratelli Siamesi snc” il mapp. 345 di 170mq non ancora censito e denunziato con scheda n. 50258/80il 18/09/1980. Il numero della partita catastale riportata nel rogito corrisponde a tutt’altro.
Con atto notarile di precisazione in data 15/10/2003 i fratelli Siamesi, avendo sciolto la Snc, nel 1989 precisano che l’autorimessa è censita come: mapp. 375, mapp. 408 e mapp. 479.***
***____
Con atto notarile del 26/05/2005 i fratelli Siamesi, ciascuno per la propria quota di ½ con il consenso delle mogli in quanto in regime di comunione legale, vendono alla società “Garage Miani Srl” come mappali graffati 375-408-479.
Ad oggi al catasto terreni:
il mapp. 478 risulta tuttora FUA intestato alla società A
il mapp. 479 risulta ENTE URBANO dal 18/06/2019 per BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE
il mapp. 375 risulta ENTE URBANO dal 02/11/2015 per BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE
il mapp. 408 risulta ENTE URBANO dal 02/11/2015 per BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE
al Catasto fabbricati tre mappali graffati del rogito 2005.
<small>1 messaggio - 1 partecipante</small>
Leggi l&#39;argomento intero